R E G . UE N . 1 9 9 8 / 2 0 0 6 – a p p l i c a z i o n e d e g l i a r t i c o l i 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore

R E G . UE N . 1 9 9 8 / 2 0 0 6 – a p p l i c a z i o n e d e g l i a r t i c o l i 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore

E’ abbastanza diffusa, nel moderno linguaggio dei finanziamenti alle imprese, la locuzione “regime del de minimis”, con particolare riferimento alla possibilità per il sistema delle imprese di attivare le procedure necessarie per l’ottenimento di finanziamenti agevolati. Ma sostenere che tale allocuzione sia conosciuta nel suo significato reale forse è un pò azzardato. Quindi di seguito cercherò di ripercorrere i passaggi per rendere “potabile” tale terminologia che deriva dal diritto romano antico. Infatti “de minimis non curatpretor” è una locuzione della lingua latina che letteralmente significa che “il pretore non si occupa di cose di minime”.L’Unione Europea ha mutuato pertanto tale terminologia per fare riferimento a quegli aiuti di stato di piccolissima entità che, proprio per la loro scarsa entità, non devono essere sottoposti al vaglio comunitario e ne ha precisato legislativamente il valore. La ratiodi tale regola può essere compresa solo risalendo al concetto di aiuti di Stato canonizzato nel trattato istitutivo dell’Unione Europea in particolare negli articoli 87 e 88 che disciplinano il regime che i singoli Stati membri devono osservare per quanto concerne i sistemi di incentivazione alle imprese. In effetti l’articolo 87 del citato trattato dispone che “…salvo deroghe contemplate nel presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.” Fanno eccezione – oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di particolari regolamenti di esenzione – proprio gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE con il termine di “de minimis” in quanto si presume che non incidano sullo sviluppo della libera concorrenza in modo rilevante. Pertanto gli stati nazionali e le proprie articolazioni di governo centrale e locale possono erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime “de minimis”, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle prescrizioni sancite dal regolamento CE della Commissione n.1998/2006. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni i 200.000 euro. Ciò significa che per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime “de minimis” e l’ammontare della agevolazione stessa, dovrà essere sommato l’importo di tutti gli aiuti ottenuti dall’ impresa a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti). Vi è da precisare che qualunque sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco temporale che viene in rilievo è la relativa annualità finanziaria e le due precedenti. Nel caso un’agevolazione finanziaria concessa in “de minimis” superasse il massimale individuale a disposizione in quel momento dell’impresa beneficiaria, l’aiuto che fuoriuscisse dal regime di “de minimis” non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. Dal tetto del massimale di 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un’impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione. Ovviamente la concentrazione delle spese ammissibili di un’agevolazione “de minimis” con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è previsto solo in caso di mancato superamento delleintensità di aiuto previste per quel determinato intervento dalle regole comunitarie pertinenti. Una normativa recente (reg.CE 1998/2006) ha introdotto un’importante novità. Infatti a partire dal 1° gennaio 2007 possono essere concessi aiuti in “de minimis” anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei trasporti, anche se nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi si è esclusola possibilità di acquisto di veicoli prevedendo, in generale per il trasporto su strada, un massimale limitato a 100.000 euro ad impresa beneficiaria. Infine, restano in ogni caso esclusi dall’applicazione del “de minimis” gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura edell’industria del carbone.