Sentenza della Cassazione n. 434 del 14 Marzo 2016

L’OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO O A MEZZO DEL PREPOSTO

(Sentenza della Cassazione n. 434 del 14 Marzo 2016)

Con sentenza n. 434 del 14 Marzo 2016 la Corte di Cassazione conferma il principio ormai consolidato della giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nel lavoro, sugli obblighi di vigilanza e di controllo da parte del datore di lavoro e del preposto, nel comportamento che il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività, nonché l’obbligo da parte dello stesso datore di lavoro di disporre e pretendere che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza nel lavoro.

La sentenza non fa altro che ribadire il principio secondo cui il datore di lavoro è responsabile per tutti i comportamenti posti in essere dai suoi dipendenti, al di là di una possibile negligenza o imprudenza, salvo tali comportamenti siano posti in essere dai lavoratori, in maniera del tutto autonoma ed estranea allo svolgimento delle loro mansioni.

La sentenza riprende quelli che sono i principi sanciti nella già normata legislazione:

Art. 2087 del codice civile:

Art. 1: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Inoltre viene specificato con D.lgs. 81/08 art. 2 la figura del datore di lavoro

Art. 2: “Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

Pertanto si evincono altre due figure professionali che assumono un ruolo di responsabilità:

  1. Il dirigente: indicata come persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa, rappresenta una sorta di facente funzione del datore di lavoro nelle prestazioni lavorative;
  2. Il preposto: indicata come persona che sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attivazione delle direttive ricevute, è pertanto, competente al controllo delle richieste esecutive delle prestazioni lavorative.

In conclusione, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in ambito estraneo alle mansioni affidategli.