RIATTIVATA LA SEZIONE SPECIALE PER LE IMPRESE FEMMINILI.

APERTA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE LE DOMANDE PER LA PRENOTAZIONE DELLA GARANZIA A FAVORE DELLE IMPRESE FEMMINILI E DELLE PROFESSIONISTE.

LE IMPRESE FEMMINILI E LE PROFESSIONISTE possono nuovamente effettuare la prenotazione della garanzia a seguito dello stanziamento di nuove risorse che ha consentito la riattivazione della Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità”.

Ferme restando le percentuali massime di copertura del Fondo previste dalle Disposizioni Operative, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia del Fondo mediante compartecipazione alla copertura del rischio.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

Ricordiamo che il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000 per favorire l’accesso alle fonti.

FINALITÀ

La sua finalità è quella di finanziare le piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo Centrale in assenza della presentazione di garanzie reali.

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.

DOMANDE: Sportello aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.