L’istanza di interpello avanzata dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha per oggetto l’art 97, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008: “Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.
In particolare l’istante chiede di sapere in  che  modo  il committente  ovvero  il  responsabile  dei  lavori possono  assicurare  che  il  datore  di  lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008.
In merito a tale quesito la Commissione per gli Interpelli ha giustamente evidenziato che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97.
Pertanto il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art.97, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.