Tra le disposizioni del d.lgs. 151/2015, “Decreto Semplificazioni” attuativo del Jobs Act, ve n’è una destinata a generare significative ricadute sulla gestione della sicurezza sul lavoro all’interno delle imprese.
L’art. 21, comma 4 del decreto, rubricato “Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, dispone infatti l’abolizione, a decorrere dal 23.12.2015, dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.
Il decreto Semplificazioni ha di fatto anticipato quanto già previsto dall’art.53, co.6, D.Lgs. n.81/08, che prevedeva l’abolizione della tenuta del registro infortuni all’atto dell’istituzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro); uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa poiché il decreto interministeriale che dovrebbe renderlo operativo ad oggi non è stato emanato.
Per questo la Cgil ha presentato ricorso, con lettera di denuncia del 01/06/2016, alla Commissione Europea contro il Decreto Legislativo n. 151/2015.
Secondo la Ggil il Decreto viola non solo la direttiva europea in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la Direttiva 89/391/CEE, ma anche anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (artt. 31, 35 e 27), in quanto l’assenza di un’opportuna alternativa al Registro non assicura il diritto dei cittadini ad avere condizioni di lavoro giuste e dignitose, misure preventive adeguate né il relativo diritto all’informazione e consultazione dei lavoratori nell’ambito dell’impresa.
Ma oltre al merito nel ricorso si contesta anche il metodo: “secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE infatti – prosegue la nota – l’attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della Direttiva europea in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro non può avvenire mediante prassi amministrative modificabili a piacimento, ma deve seguire degli standard europei prestabiliti. Cosa che non è avvenuta”.