L’art. 12.1 dell’allegato A al nuovo Accordo stabilisce che la docenza nei corsi di formazione non disciplinati da normative specifiche debba essere riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013.

Come meglio specificato nell’allegato V all’Accordo, tale disposizione riguarda i corsi per datore di lavoro che svolge le funzioni di RSPP, RSPP, ASPP, RLS, dirigente, preposto, lavoratore e coordinatore per la sicurezza.

In merito a quest’ultima figura si ricorda, infatti, che l’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 che norma i corsi di formazione per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione non prevede alcun requisito in merito ai docenti. A questo proposito anche il decreto interministeriale del 06/03/2013, riguardante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, afferma che tali criteri non riguardano la figura del Coordinatore di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08.

L’ accordo Stato Regioni per RSPP del 7 luglio 2016 ha, tra le diverse e importanti novità introdotte in materia di sicurezza sul lavoro, proceduto a definire, modificando quanto stabilito nel D.M. 06/03/2013,  i requisiti dei docenti per una delle figure centrali per quanto riguarda la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili com’è  quella del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.

http://www.data-storage.it/download/2016/Accordo-stato-regioni-RSPP-7-luglio-2016.pdf

 

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