Il D.M. del 12 ottobre 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dato attuazione all’art. 46, co. 1, del D. Lgs. n. 81 del 2015, definendo gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato.

La presente Delibera di Giunta Regionale definisce gli standard formativi e i criteri generali per le seguenti tipologie di apprendistato:

  1. Apprendistato per la qualifica e il diploma, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 81 del 2015;
  2. Apprendistato di alta formazione e ricerca.

Requisiti del datore di lavoro

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all’art. 1 del D. Lgs. 81/2015, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

  1. capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
  2. capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
  3. capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi a, b e c dell’art. 3.

Linea 1 – Apprendistato per la qualifica e il diploma, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale persone che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.

La durata del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, non può essere inferiore a 6 mesi. La durata massima è definita in base al titolo da conseguire.

Linea 1 – Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 81/2015 le persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

I percorsi formativi con questa tipologia di apprendistato sono attivabili per il conseguimento dei seguenti titoli:

  • Diploma di Istruzione Tecnica Superiore
  • Lauree Triennali e Magistrali;
  • Master di I e II Livello;
  • Dottorati di ricerca;
  • Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
  • Attività di Ricerca;
  • Accesso alle professioni ordinistiche.

La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Modalità di finanziamento

La Regione finanzia con le risorse annualmente stanziate la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato.

Certificazione delle competenze

Le competenze di base e traversali eventualmente acquisite dall’apprendista potranno essere certificate, secondo gli standard e modalità definiti dalla Regione, validazione e certificazione delle Competenze, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della L. 92/2012 e dal successivo d. lgs. n. 13/2013.

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