L’avvicinarsi dell’11/01/2017 pone l’attenzione su un’importante scadenza relativamente alla formazione delle figure dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti. (artt. 34 e 37 D.lgs. 81/08).

Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, inerenti la formazione delle suddette figure, adottati ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. 81/2008, prevedono, infatti, l’aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale. Tale quinquennio decorre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e cioè l’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, sarà quella dell’11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.

Di seguito tabella riepilogativa riportante le figure coinvolte, la durata del corso e la scadenza prevista in funzione della formazione pregressa.

tabella-aggiornamento-asr21122011

In fine si evidenzia che non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui all’Accordo 21/12/2011 (RSPP/Datori di lavoro) i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP ai sensi dell’art. 32, commi 2, 3 e 5 del D.lgs. 81/08 che abbiano svolto i corsi (Modulo A e B) in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.