È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017 la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (D.L. Milleproroghe).

Tale provvedimento proroga di sei mesi, ovvero dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, l’attuazione del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Di conseguenza slitta anche l’obbligo di comunicazione all’INAIL, a fini puramente statistici, da parte dei datori di lavoro, degli infortuni sul lavoro che comportano da uno a tre giorni di assenza oltre a  quello dell’evento. Lo spostamento è motivato dalla necessità di telematizzare anche i registri degli esposti a sostanze cancerogene e mutagene.

Come noto, in base all’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 (T.U. INAIL), l’obbligo di effettuare la denuncia telematica di infortunio sul lavoro è finora obbligatoria esclusivamente per gli infortuni con prognosi di assenza superiore a tre giorni, oltre a quello dell’evento.

L’obbligo di denunciare l’infortunio anche di durata inferiore a 3 giorni (anche con assenza di un solo giorno oltre a quello dell’evento) sarebbe dovuto scattare decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento del S.I.N.P.,  vale a dire dal 12 aprile 2017 (entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico il datore di lavoro è tenuto a denunciare telematicamente all’INAIL anche l’infortunio di durata inferiore ai tre giorni) pena l’erogazione di una sanzione di importo variabile da € 548,00 ad € 1.972,80.

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19