Un rimedio per il sovra indebitamento. A rendere possibile un accordo di composizione la legge 176 del 2020.

La legge in questione che ha convertito il Decreto Legge 137 del 2020, in vigore dal 25 dicembre 2020, ha modificato notevolmente la disciplina degli accordi nella normativa sulla crisi da sovraindebitamento, prevedendo la possibilità di falcidiare anche i debiti con lo Stato, persino in assenza di adesione da parte dell’Erario. Mentre la precedente disciplina normativa, la Legge 3 del 2012 prevedeva all’articolo 7, al terzo periodo del comma 1, che: “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, ora vi è stato un cambiamento di rotta.

In merito alla falcidiabilità dell’IVA e delle ritenute operate e non versate era infatti doveroso intervenire, anche perché sul tema sia la giurisprudenza di merito che la Corte Costituzionale, avevano accertato una disparità di trattamento tra la procedura dei soggetti che accedevano alla legge sul sovraindebitamento e quelli invece che accedevano ai concordati prefallimentari.

Sul tema, in effetti, era già intervenuto il Decreto legislativo n. 143 del 2019 che ha dato vita al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 15 agosto 2020, a seguito della grave crisi epidemiologica da COVID-19 è attualmente fissata al 1° settembre 2021.

Il rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi di impresa ha reso doveroso anticipare un intervento incisivo sulla legge 3 del 2012, che ancora oggi è la normativa di riferimento per le procedure di sovraindebitamento avviate dai consumatori e dai piccoli imprenditori non fallibili.

Così, la legge n. 176 del 2020 (all’art. 4-ter rubricato “Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti”) ha previsto numerose modificazioni. Nello specifico, per la falcidia del debito nei confronti dello Stato, ha disposto la soppressione del terzo periodo del comma 1 dell’art 7 della legge precedente sopracitato, con la conseguenza che oggi è possibile anche falcidiare i debiti con lo Stato.
A tale proposito, si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con una circolare, la n. 34/E del 2020, specificando che: “In tale nuovo e complesso scenario, l’Agenzia delle entrate è chiamata a profondere il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, fornendo – nell’esercizio della propria azione – un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l’attuale congiuntura economica, nell’ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali”.

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