Anche nel caso del lavoro agile il trattamento fiscale buoni pasto sarà analogo a quello dell’attività lavorativa svolta in sede. A chiarirlo è l’interpello dell’Agenzia delle Entrate – DRE Lazio n. 956-2631/2020.
Il quesito posto è se, ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei propri lavoratori agili, concorra o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente e se, in qualità di sostituto di imposta, si sia tenuti ad operare la ritenuta a titolo d’acconto Irpef sul valore del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto che viene assicurato ai propri lavoratori dipendenti che svolgono la prestazione di lavoro in modalità smart working.


L’Agenzia delle entrate ritiene che i buoni pasto ai lavoratori agili non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica (Tuir). Pertanto, l’istante non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del Dpr 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.


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