Le assunzioni di donne rappresentano un risparmio per le aziende. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2021. L’esonero contributivo è riconosciuto al 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui. Ma va subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).

Una notizia che arriva in un clima in cui il lavoro femminile è messo sotto pressione, oltre che da cause strutturali, dalla crisi generata dalla pandemia da Covid-19.


Le lavoratrici per l’assunzione delle quali spetta l’incentivo , sono le cosiddette “lavoratrici svantaggiate” e, quindi:

  •  donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
    donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  •  donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Con l’espressione “priva di impiego” è da intendersi la lavoratrice svantaggiata che negli ultimi 6 mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
    Infine, l’Istituto individua i rapporti di lavoro incentivati:
  • assunzioni a tempo determinato;
  •  assunzioni a tempo indeterminato;
  •  trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. L’incentivo, peraltro, è riconosciuto anche in caso di part-time, di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in caso di somministrazione.

 

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