Il decreto Sostegni n. 41/2021 del Governo Draghi ha prorogato ulteriormente il divieto dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021, fino al 31 ottobre 2021 per quei settori che beneficiano della cassa in deroga e dell’assegno ordinario.

Sono vietati i licenziamenti di tipo economico, siano essi individuali o collettivi, senza tenere conto delle ragioni che ne sono alla base. Il decreto sostegni ha previsto il blocco dei licenziamenti in due fasi distinte:
fino al 30 giugno 2021 il divieto dei licenziamenti riguarda tutte quelle aziende che beneficiano della Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria; invece fino al 31 di ottobre 2021 non possono essere licenziati i lavoratori delle aziende che godono di strumenti in deroga.


Dal primo luglio al 31 di ottobre 2021 il divieto di licenziamento riguarda i datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione in virtù del Decreto Sostegni.
In particolare a essere vietate sono:


le procedure di licenziamento collettivo previste dalla legge n. 223/1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” che sono state avviate dopo il 23 febbraio e prima del 17 marzo del 2020 sono sospese fino alla data di scadenza del divieto di licenziamento; le procedure di licenziamento collettivo che sono state invece avviate dopo il 17 marzo 2020 sono impedite. Chi quindi ha intenzione di procedere al licenziamento collettivo potrà farlo solo alla fine del periodo del blocco, ma dovrà procedere a una nuova comunicazione; vietati anche i licenziamenti individuali di tipo economico; sospese le procedure avviate in base a quanto previsto dall’art. 7 della legge Fornero n. 604/1966″.

I licenziamenti economici o per giustificato motivo oggettivo sono quelli che non dipendono dalla condotta del lavoratore, ma che vengono disposti dal datore di lavoro quando intende procedere a una riorganizzazione aziendale.

Non sono interessati dal blocco i licenziamenti per giusta causa avviati per ragioni disciplinari; quelli motivati dal superamento per periodo di comporto (art. 2110 c.c., comma 2), ossia il periodo durante in quale il dipendente in malattia o infortunato ha diritto a conservare il suo posto di lavoro; i licenziamenti disposti a causa della procedura di cambio appalto, con assunzione del dipendente da parte del nuovo appaltatore; quelli conseguenti alla cessazione definitiva dell’attività o al fallimento dell’attività senza esercizio provvisorio; ed infine quando interviene la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in virtù di un accordo collettivo aziendale siglato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o con le Rappresentanze Sindacali Aziendali a cui segue il riconoscimento di un importo per incentivare l’uscita e la Naspi.