ECM chiarimenti della Commissione
ECM: chiarimenti della Commissione su autoformazione, formazione individuale e docenza
La commissione nazionale preposta alla formazione continua ha deliberato, durante la riunione del giorno 8, in merito ad alcuni aggiornamenti del manuale sulla formazione continua valido anche per il triennio in corso.
In particolare si fa riferimento alle attività di ricerca e pubblicazione scientifica, al tutoraggio e all’autoformazione.
Attività di ricerca scientifica
L’attività di formazione individuale si individua in quella non erogata da provider
– attività di ricerca scientifica: pubblicazioni scientifiche; studi e ricerca; i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
- Tutoraggio individuale.
- Attività di formazione individuale all’estero.
- Attività di autoformazione.
In merito a questo tipo di attività per il triennio in corso i crediti derivanti da queste tipologie non possono superare il 60% dell’obbligo formativo, includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione
Pubblicazioni scientifiche
Agli autori di pubblicazioni presenti nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di
- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente)
Sperimentazioni cliniche
Le indicazioni già pubblicate nel manuale restano invariate, colore che svolgono questo tipo di attività, in conformità con quanto espresso dal decreto del 17 dicembre 2004, del ministero della salute, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito.
La rilevanza dell’esito in particolare è legata al miglioramento della pratica clinica e più in generale dell’assistenza sanitaria.
- 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi.
- 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi.
- 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.I crediti verranno attribuiti in base alla dichiarazione del professionista sanitario da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori.
Tutoraggio individuale
Per quanto riguarda le attività di tutoraggio, maturato in ambito universitario oppure in corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, il numero di crediti assegnati è di uno ogni 15 ore di attività.
La nuova versione del manuale definisce meglio le figure interessate:
- Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie. Tra questi rientrano (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti).
- Il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
Autoformazione e formazione individuale
L’attività di autoformazione, identificata nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM, non può riconoscere, per il triennio in corso, più del 20% dei crediti formativi necessari.
I crediti vengono riconosciuti sulla base di una autocertificazione prodotta dal professionista che deve produrre documentazione idonea attraverso modelli compilabili sul portale COGEAPS.
La quantificazione dei crediti riconosciuti rimane a discrezione degli Ordini provinciali
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