Oggi, 27 settembre 2024, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), approvato con il decreto legislativo 14/2019. Le novità entreranno in vigore da domani e si applicheranno anche alle procedure già avviate. Il correttivo, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 4 settembre 2024, contiene alcune modifiche rispetto alla versione originaria approvata il 10 giugno.

Decreto correttivo: proroghe aggiuntive per chi è in stato di insolvenza

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’articolo 44 del Ccii, che regola l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza tramite il cosiddetto “ricorso in bianco”. Prima del correttivo, in caso di richiesta di apertura della liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), il termine per la presentazione del piano e della proposta definitiva non poteva superare i 60 giorni. Ora, con il nuovo decreto, il debitore potrà ottenere una proroga di ulteriori 60 giorni, ma solo se giustificata dalla preparazione di un progetto di risoluzione della crisi. Inoltre, il termine non decorre più dal deposito del ricorso in bianco, ma dall’iscrizione nel Registro delle imprese , concedendo così più tempo al debitore.

Applicazione delle novità alle procedure in corso

L’articolo 56 del decreto correttivo stabilisce che le novità introdotte si applicheranno anche alle composizioni negoziate, ai piani di risanamento attestati e ai procedimenti già in corso. Questo vale per tutti gli strumenti di regolazione della crisi, comprese le procedure di liquidazione giudiziale e coatta amministrativa, le esdebitazioni e le amministrazioni straordinarie già avviate. Tuttavia, il correttivo non si applica alle transazioni fiscali già esistenti, poiché l’articolo 63 del Ccii è stato inasprito, rendendo impossibile raggiungere accordi con il fisco nelle composizioni negoziate già aperte o proporre transazioni fiscali nei piani di ristrutturazione in corso.

Cram down nel concordato preventivo in continuità aziendale

Un’altra importante modifica riguarda il concordato preventivo in continuità aziendale. Il decreto chiarisce la possibilità di omologare forzatamente la procedura, anche in assenza di adesione da parte del fisco e degli enti previdenziali. Questo chiarimento mette fine alle incertezze giurisprudenziali che avevano sollevato dubbi sull’applicabilità del cosiddetto “cram down” in tali situazioni. Ora, il legislatore ha stabilito che, anche senza l’approvazione degli enti pubblici, i debiti fiscali e previdenziali potranno essere stralciati se la proposta di concordato non risulta peggiorativa rispetto alla liquidazione giudiziale.

Nuove maggioranze per il concordato preventivo

Il decreto introduce inoltre due meccanismi per facilitare il raggiungimento della maggioranza necessaria all’approvazione della proposta di concordato. In primo luogo, le classi di creditori pubblici possono essere escluse dal conteggio delle maggioranze, e in secondo luogo, non saranno più considerate come dissenzienti ai fini del calcolo complessivo delle classi esistenti. Questi strumenti puntano a rendere più flessibile e agevole il salvataggio delle imprese ancora in attività, rafforzando così la possibilità di risanamento rispetto alla liquidazione.