Il Documento di Valutazione Rischi rappresenta la più rilevante innovazione normativa in tema di  tutela e salute dei lavoratori; esso, infatti, costituisce il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione, poiché è uno strumento organizzativo che consente di comprendere, pianificare e razionalizzare i vari aspetti che concorrono alla sostanziale riduzione e/o al controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica emanate da organismi accreditati” (Fonte INPDAP)-

Il Documento di Valutazione Rischi (DVR) è riconosciuto come documento chiave per il monitoraggio, la catalogazione e l’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori e per la gestione degli interventi di miglioramento.

Per tale ragione è un obbligo non delegabile, a cui il datore di lavoro non può sottrarsi, secondo quando stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 17 D.Lgs. 81/08: 1. Il datore di lavoro non può delegare… a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza del D.Lgs 81/08

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)… deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato… e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza… nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza di altri Paesi…

Il DVR è l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori, ma è anche il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione aziendale della prevenzione.

 

La Normativa: Art. 28 D.Lgs. 81/08

Prevede:

  • I rischi oggetto della valutazione (comma 1);
  • Le norme o le indicazioni a cui fare riferimento (commi 1 e 1- bis);
  • Il contenere del documento (commi 2 e 3);
  • Le procedure in caso di costituzione di nuova impresa (comma 3-bis);
  • Gli messi a disposizione dall’INAIL per ridurre i livelli di rischio (comma 3-ter).

Rischi da valutare:

  • Attrezzature di lavoro;
  • Sostanze o miscele chimiche impiegate;
  • Sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • Stress lavoro-correlato
  • Lavoratrici in stato di gravidanza;
  • Differenze di genere e di età;
  • Provenienza da altri Paesi;
  • Tipologia contrattuale;
  • Possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.

Modalità: Art. 29 D.Lgs. 81/08

  • Collaborazione con il responsabile del servizio di protezione;
  • Collaborazione con il medico competente;
  • Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • Aggiornamento in linea con le modifiche del processo produttivo e/o con le innovazioni organizzatice e tecniche;
  • Impiego di strumenti idonei, come i supporti informatizzati.

Sanzioni: Art. 55 D.Lgs. 81/08

  • ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro che adotta il documento in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui
    all’articolo 29, commi 2 e 3;
  • Ammenda da 1.000 a 2.000 euro per il datore di lavoro che adotta il documento in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

 

La corretta applicazione di quanto previsto dagli art. 28 e seguenti del provvedimento in tutte le realtà imprenditoriali rappresenta la garanzia di prevenzione, come di eliminazione o riduzione, dei fattori di rischio connessi con l’esercizio dell’attività.

Effettuare la valutazione del rischio è importante, oltreché obbligatoria. Per questo è indispensabile redigere il relativo Documento Valutazione Rischi.

 

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