Sicurezza antincendio per gli edifici scolastici: D.M. 12 maggio 2016.
Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016) DECRETO 12 maggio 2016.
Il Dm è entrato in vigore il 26 maggio scorso: da questa data le scuole, non in regola sul fronte antincendio, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in più step.
La norma fissa scadenze per l’adeguamento differenziate in base all’età della scuola.
Adeguamento antincendio nelle scuole Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto appena pubblicato (26 agosto 2016), le scuole esistenti devono attuare le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26 agosto 1992. In altre parole devono:
– adeguare l’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968;
– dotarsi di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo;
– installare estintori portatili;
– applicare la segnaletica di sicurezza;
– effettuare controlli periodici degli impianti e dei presidi installati.
Entro sei mesi (26 ottobre 2016) le scuole già esistenti al momento dell’entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975 devono attuare i punti 2.4-3.1-5-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3, quindi:
– separare i locali adibiti all’attività scolastica da quelli a uso diverso;
– utilizzare materiali con una resistenza al fuoco adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 giugno 1984;
– regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l’affollamento massimo consentito per aula;
– definire gli spazi adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici;
– adeguare gli impianti di produzione del calore;
dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi.
Dal programma sono esclusi gli asili nido, che hanno normativa diversa rispetto a quella delle scuole.
Terminati gli adeguamenti, va presentata la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), preceduta dalla valutazione di progetto presso il competente comando provinciale dei Vigili del fuoco in caso di attività ricadenti in categoria “B” (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone) o “C” (scuole con oltre 300 persone presenti).