Salute e Sicurezza sul lavoro

LE NUOVE DISPOSIZIONI

Il Ministero rivaluta le sanzioni

Il 20 settembre la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha riformulato le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, già previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

Proprio il “Testo Unico”, all’articolo 306, comma 4-bis, prevede che le misure sanzionatorie siano «rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore» (D.lgs 81/2008).

Da qui la disposizione sancita con Decreto direttoriale 111/2023 relativa a un aumento del 15,9%, quale effetto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registratisi nel quinquennio 2019-2023: una direttiva la cui validità risale già allo scorso 1° luglio.

In ottemperanza a quanto fissato dall’articolo 306, n. 4.bis, del D.lgs 81/2008, una prima rivalutazione era stata apportata il 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%, a cui ha fatto seguito il più modesto aumento dell’1,9% previsto per il periodo 2018-2023, con decorrenza dal 1° luglio 2019.

Occorre precisare che l’attuale incremento non agisce sulle sanzioni originarie del “Testo Unico”, ma esclusivamente su quelle vigenti a partire dal 30 giugno 2023.

Inoltre, essendo la decorrenza della rivalutazione fissata al 1° luglio, gli importi vanno a conteggiati in riferimento alle violazioni accertate a partire da tale data. Mentre per quelle appurate entro il 30 giugno si continua ad applicare la misura precedente.

 

La riorganizzazione dell’INL

Il 18 settembre il Ministro del lavoro ha convalidato, con la nota 16283, la nuova organizzazione dell’Ispettorato del Lavoro già varata con Decreto direttoriale 49 del 27 luglio 2023, in forza della delega ad esso espressamente conferita dall’articolo 3, comma 15, del Decreto Legge 75/2023 e convertito in legge lo scorso agosto (L. 112/2023).

La possibilità di chiarire le motivazioni che hanno indotto a tale riorganizzazione è offerta dal Decreto 146/2021 (convertito in legge 215). Infatti, tale decreto attribuiva all’INL una competenza generalizzata in materia di Sicurezza sul lavoro, annullando una consolidata divisione di competenze che assegnava all’Ispettorato una pertinenza limitata a specifici settori (come la cantieristica mobile e le costruzioni), a vantaggio della giurisdizione regionale.

Un riposizionamento, questo dell’INL, che trova ulteriore giustificazione in considerazione degli obiettivi fissati dal programma di rilancio nazionale del PNRR. Il programma assegna all’Ispettorato il compito di colmare un’esigenza pragmatica, qual è quella di assicurare un controllo fattivo attraverso un incremento delle iniziative ispettive.

In questa prospettiva trova ragione la decisione del Ministro del Lavoro, che segna l’avvio per provvedimenti attuativi che porteranno a una riforma della struttura INL.

La nuova struttura per la salute e sicurezza sul lavoro

Questa è organizzata in quattro direzioni centrali, una delle quali deputata proprio alla tutela, vigilanza e sicurezza sul lavoro, le cui mansioni sono:

  • coordinamento su tutto il territorio nazionale, anche nei confronti di altre amministrazioni, dell’attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale;
  • promozione e gestione dei protocolli e delle convenzioni in materia di tutela del lavoro;
  • cura delle attività di rilevanza comunitaria e internazionale e dei progetti speciali in materia di tutela del lavoro, a valere su fondi nazionali, comunitari o internazionali
  • pianificazione dell’attività di vigilanza lavoristica, previdenziale e assicurativa e coordinamento degli organismi di programmazione dell’attività ispettiva;
  • definizione delle direttive di carattere operativo e le linee di condotta per tutto il personale che svolge attività ispettiva;
  • cura i rapporti con il Sistema delle Regioni, per il coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale;
  • coordinamento, per l’ambito di competenza, della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • coordinamento delle attività di prevenzione e promozione dell’osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro;
  • coordinamento dei servizi all’utenza finalizzati alla tutela e regolazione dei rapporti e delle condizioni di lavoro;
  • promozione e gestione delle misure organizzative volte al coordinamento con l’attività del Comando Carabinieri Tutela del lavoro e al relativo monitoraggio.

 

Aumento degli indennizzi

Con una nota del 25 settembre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l’adozione del Decreto Ministeriale 114/2023, del 7 settembre. Il decreto rifinanzia la misura del “Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi incidenti sul lavoro”, secondo quanto sancito dall’articolo 18 bis della legge 85/2023. Esso prevede una integrazione finanziaria pari a 5 milioni di Euro.

Il Fondo venne istituito nel 2006, dalla Legge n. 296, art. 1, comma 1187, modificato dall’art. 2, comma 534, della legge n. 244, del 24 dicembre 2007.

Stabilisce l’erogazione di una “prestazione una tantum”, a beneficio dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, oltre all’anticipazione della rendita sui superstiti (pari a tre mensilità della rendita annua), destinata ai superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria.

Il nuovo decreto interviene a rimodellare i ristori destinati alle famiglie delle vittime di gravi infortuni avvenuti tra il 1° gennaio e i 31 dicembre 2023, prevedendo un budget tra i 9 e i 24 mila Euro, direttamente proporzionale al numero dei componenti del nucleo familiare del lavoratore:

  • 1 solo familiare = 9mila euro (rispetto ai 6mila del 2022);
  • nucleo composto da due persone = 14mila euro (a fronte dei 11.400 del 2022);
  • nucleo composto da tre persone = 19mila euro (erano 16.800 nel 2022);
  • nucleo composto da più di tre persone = 24mila euro (erano 22.400 nel 2022).

Come si legge in una nota del ministero del lavoro: «La previsione del rifinanziamento del Fondo, contenuta nell’articolo 18-bis della legge n. 85/2023, comporterà l’integrazione degli importi già liquidati. Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza».

 

 

Attenti al… clima

Emergenza climatica e tutela dei lavoratori

Il 23 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 la legge di conversione del decreto-legge 98/2023, del 28 luglio, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Il provvedimento interviene a ottimizzare le garanzie di tutela dei lavoratori in prospettiva delle criticità ambientali. Tutele comprovate, tra l’altro, dalle ondate di calore che hanno caratterizzato gli scorsi mesi estivi, portando alla ribalta una problematica destinata a perdurare nel tempo.

Proprio l’emergenza caldo ha indotto a prime importanti misure a salvaguardia dei lavoratori, quali: la neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione;

l’estensione della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinari) ai settori edile, lapideo e delle escavazioni;

l’integrazione salariale per gli operari agricoli;

il rinvio al 30 novembre della scadenza del versamento del contributo di solidarietà;

l’adozione di linee guida in materia di salute e sicurezza, a vantaggio della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Una condotta di tutela divenuta inderogabile, secondo quanto sottolineato dallo stesso decreto n. 98, che pone l’accento proprio sulla «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici».

Le misure inderogabili

Da rimarcare la deroga transitoria alla norma in materia di trattamenti di integrazione salariale (cfr. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e successive modifiche). Questa stabilisce per le imprese di specifici settori l’applicazione di determinati limiti, anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Dunque, la deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, e interviene anche a fissare «il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale» (D.L. 98/2023, art. 1). Altra ‘eccezione’ prevista riguarda l’estensione della «applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA» ‒ prevista nei casi di riduzione dell’attività lavorativa per «intemperie stagionali» ‒, alla sospensione delle ore lavorative compresa nel periodo tra il 29 luglio (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2023 (D.L. 98/2023, art. 2). Da sottolineare è anche il differimento al 30 novembre del versamento del contributo di solidarietà da parte dei soggetti operanti nel settore energetico (D.L. 98/2023, art. 4, comma 1)

Sono, inoltre, prorogati i termini per il versamento degli importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale (differito al 30 ottobre 2023), con specifico riferimento al «ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018» (D.L. 98/2023, art. 4, comma 2).

La conferma del Senato

Merita, poi, una menzione a parte, la disposizione fissata dall’articolo 3 del presente decreto, relativa alla definizione di «Linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Come si legge nel passaggio legislativo: il «Senato, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – recante la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche» (D.L. 98/2023, art. 3). È la conferma di un impegno di salvaguardia dei lavoratori, reso indifferibile a fronte delle eccezionali situazioni climatiche, che richiedono uno sforzo congiunto in favore dell’adozione di nuove misure emergenziali.