Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, ha emanato la circolare n. 21 del 7 luglio 2016,  con la quale rende note le modalità operative per il rinnovo triennale dell’autorizzazione per l’”esecuzione di lavori sotto tensione” e la “formazione del personale che opera sotto tensione“ DM 4 febbraio 2011.
L’istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente, deve essere presentata in originale e in bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita in n. 2 CD-Rom di uguale contenuto), all’indirizzo del Ministero del lavoro – Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione 3, Via Fornovo 8, 00192 Roma;
Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: “dgtutelalavoro.div3@ pec.lavoro.gov .it” e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
– dichiarazione sostituiva di atto notorio in base al Dpr 445/2000 circa la permanenza di tutte le condizioni che hanno permesso a suo tempo il rilascio dell’autorizzazione in questione;
– documentazione da cui risulti l’aggiornamento quinquennale del corso e la permanenza delle abilitazioni in capo al personale;
– certificazione relativa al sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001 :2000) e al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (BS-OHSAS 18001:2007)
– polizza di assicurazione sulla responsabilità civile.

Analoga istanza, anch’essa in bollo, secondo le stesse modalità sopra indicate, dovrà essere prodotta, alla scadenza del triennio, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione.
La documentazione a corredo riguarderà: dichiarazione, ai sensi del d.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto formatore sul permanere delle condizioni per il rilascio; certificazione UNI EN ISO 9001:2000; certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

È opportuno evidenziare come, sia per l’autorizzazione all’esecuzione che per l’autorizzazione alla formazione, le modifiche delle condizioni e dei requisiti richiesti dal decreto 4 febbraio 2011 devono essere comunicate tempestivamente, a prescindere dal rinnovo triennale. Per l’esecuzione seguendo il punto 1.3.2 dell’Allegato II del Decreto 2011, per la formazione il punto 4.3.2 dell’Allegato III.

circolare 7 luglio 2016 rinnovo autorizzazione lavori sotto tensione