Pubblicato sul sito INAIL un pieghevole con alcune ‘pillole’ informative su un argomento di grande interesse: l’infortunio in itinere, cioè l’infortunio avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Ma in quali casi è riconosciuta l’indennizzabilità da parte dell’assicurazione INAIL?

Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, oltre che durante il normale tragitto casa-luogo di lavoro, anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.

Ad esempio:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
  • interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • interruzioni/deviazioni “necessarie” per l’accompagnamento dei figli a scuola
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Riguardo alla modalità di spostamento qualsiasi di queste è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. È opportuno sottolineare che il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.

Esempi:

  • il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
  • i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

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